Progetto di vita non attuato: i diritti e i rimedi previsti dal D.Lgs. 62/2024 quando resta "sulla carta"
- Domenico Raffaele Addamo
- 11 giu
- Tempo di lettura: 3 min
Uno dei paradossi più frustranti della riforma della disabilità è questo: la persona ottiene finalmente il riconoscimento di un Progetto di vita personalizzato, con obiettivi e sostegni scritti nero su bianco, ma poi non accade nulla. L'assistenza domiciliare prevista non parte, il budget di progetto resta una promessa, i percorsi di autonomia abitativa vengono rinviati a tempo indeterminato. La domanda allora diventa: che cosa può fare concretamente la persona con disabilità — o la sua famiglia — quando il Progetto di vita resta "sulla carta"?
Il Progetto di vita non è un favore: è un diritto
Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega in materia di disabilità, ridisegna l'intero percorso: dalla valutazione di base affidata all'INPS, alla valutazione multidimensionale effettuata da équipe integrate, fino al Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Il Messaggio INPS n. 637 del 23 febbraio 2026, pur concentrandosi sul certificato medico introduttivo e sulla terza fase della sperimentazione, chiarisce che la valutazione di base dell'INPS è la "porta d'ingresso" verso il successivo percorso multidimensionale e il Progetto di vita, da sviluppare in coordinamento tra INPS, servizi sociali e sanitari.
Questo significa che il Progetto di vita non è un "plus" opzionale o un atto di benevolenza, ma la naturale prosecuzione di un iter che riconosce la persona come titolare di diritti esigibili.
Cosa deve contenere il Progetto
Un Progetto di vita ben fatto deve contenere: obiettivi chiari (abitare, lavoro, studio, inclusione sociale); sostegni concreti (assistenza domiciliare, centri diurni, co-housing, tirocini, supporto al caregiver); un budget di progetto, cioè un pacchetto di risorse economiche e di servizi che le amministrazioni si impegnano a mobilitare; e tempi, responsabili, modalità di monitoraggio e revisione.
I tre piani di tutela
1. Diritti procedurali. La persona ha il diritto di essere informata sulla possibilità di avviare la valutazione multidimensionale dopo la valutazione di base INPS; di partecipare alla stesura del Progetto, portando le proprie preferenze e priorità (abitare da soli, supporto al lavoro, sollievo per il caregiver); di ricevere una copia del Progetto e di chiederne la revisione se la situazione cambia, ad esempio per un aggravamento o una variazione familiare.
2. Strumenti di sollecito e reclamo. Quando il Progetto non viene attuato, ci si può rivolgere ai servizi sociali comunali e ai servizi sanitari territoriali per chiedere l'attuazione delle azioni previste, richiamando espressamente il D.Lgs. 62/2024 e la sperimentazione in corso. Un alleato prezioso sono le associazioni di tutela o di un Avvocato per solleciti formali e tavoli di confronto, soprattutto nei casi di inerzia o ritardi gravi. Nei casi più seri, quando il Progetto viene di fatto disatteso, restano i rimedi amministrativi e giurisdizionali: il ricorso al TAR e il giudizio ordinario per l'esecuzione di obblighi di fare in materia di prestazioni sociali.
3. Connessione con le nuove regole INPS. Nelle province in sperimentazione, il fatto che il certificato di disabilità e il verbale sanitario abbiano una validità tendenzialmente stabile evita al cittadino di concentrarsi su visite ripetute e consente di spostare le energie sulla rivendicazione degli interventi previsti. La parte INPS (prestazioni economiche, pagamenti) si monitora tramite il Portale della Disabilità, mentre per la parte sociale e sanitaria il confronto è con Comuni e ASL.
Riferimento normativo
Il quadro di riferimento è il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 227/2021, integrato sul piano operativo dal Messaggio INPS n. 637 del 23 febbraio 2026 relativo alla terza fase della sperimentazione.
FAQ
1. Il Progetto di vita non parte: a chi devo rivolgermi per primo? Ai servizi sociali del Comune e ai servizi sanitari territoriali, mettendo per iscritto la richiesta di attuazione delle azioni previste e richiamando il D.Lgs. 62/2024.
2. Posso chiedere la modifica del Progetto se la mia situazione cambia? Sì. Tra i diritti procedurali rientra la possibilità di chiedere la revisione del Progetto in caso di aggravamenti o variazioni familiari.
3. Se l'amministrazione resta inerte posso andare dal giudice? Nei casi gravi sono attivabili i rimedi amministrativi e giurisdizionali, come il ricorso al TAR e il giudizio ordinario per l'esecuzione di obblighi di fare.
Conclusione
Il valore della riforma non sta solo nelle parole del Progetto, ma nella possibilità di farlo rispettare. Chiedi sempre copia scritta del Progetto, formalizza ogni sollecito e conserva le risposte: quel documento è la leva per pretendere — anche in giudizio — il rispetto degli impegni presi. Seguici per restare aggiornato sui tuoi diritti.





Commenti