NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità: la Cassazione cancella i termini di decadenza per l'opzione (Ordinanza n. 5414/2026)
- Domenico Raffaele Addamo
- 16 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Immaginate di avere l'Assegno Ordinario di Invalidità e di perdere il lavoro involontariamente. Presentate domanda di NASpI, convinti di averne diritto. L'INPS risponde: "Opzione tardiva —domanda rigettata." Per anni, migliaia di lavoratori si sono trovati in questa situazione, bloccati dauna prassi amministrativa che si fondava su circolari interne anziché sulla legge. L'undici marzo2026, la Corte di Cassazione ha pronunciato una parola definitiva su questo punto, conun'ordinanza che apre la strada al recupero di somme negate nel corso di un intero decennio.
Se hai mai ricevuto un rigetto di questo tipo, continuare a leggere potrebbe valere molto.
AOI e NASpI: due prestazioni, un diritto di scelta
L'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È disciplinato dalla Legge n. 222/1984 e ha carattere rinnovabile. Non è una pensione definitiva: si rinnova triennalmente e può coesistere, entro certi limiti, con attività lavorativa leggera.
La NASpI — Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego — è invece la prestazione di disoccupazione disciplinata dal D.Lgs. 22/2015. Spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l'occupazione, al ricorrere di specifici requisiti contributivi.
Queste due prestazioni sono parzialmente incompatibili: non possono essere percepite contemporaneamente. Quando un lavoratore titolare di AOI perde il lavoro e matura il diritto alla NASpI, nasce il cosiddetto "diritto di opzione": la facoltà di scegliere quale prestazione percepire
La prassi restrittiva INPS: la decadenza che la legge non prevedeva
Nell'applicare questa disciplina, l'INPS si è storicamente fondato sulla Circolare n. 138/2011,emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 sul divieto di cumulo tra le due prestazioni. Nella prassi applicativa, l'Istituto ha interpretato la norma in modo molto restrittivo: il lavoratore avrebbe dovuto esercitare l'opzione contestualmente alla presentazione della domanda di NASpI, o entro termini brevissimi indicati in messaggi e circolari successive.
Chi non rispettava questi tempi riceveva un rigetto per "tardività dell'opzione". Il problema è che nessuna legge prevedeva questa decadenza. Il D.Lgs. 22/2015 non fissa alcun termine per l'esercizio dell'opzione. Nessuna norma primaria la introduceva. Eppure, nella prassi, questa decadenza di fatto veniva applicata sistematicamente, con effetti concreti e spesso gravi sulle persone.
La svolta: Ordinanza Cass. n. 5414 dell'11 marzo 2026
Con l'ordinanza numero 5414 depositata l'undici marzo 2026, la Suprema Corte ha radicalmente ridimensionato questa prassi, costruendo la propria decisione su tre pilastri tecnici.
Primo pilastro — Riserva di legge sulle decadenze previdenziali.
Le decadenze che incidono sull'esercizio di diritti previdenziali hanno natura eccezionale e possono essere introdotte esclusivamente dal legislatore, non da atti amministrativi di rango inferiore come le circolari. Una circolare INPS non ha il potere di creare termini di scadenza non previsti da alcuna fonte primaria. Il D.Lgs. 22/2015 non fissa alcun termine per l'opzione: dunque nessuna decadenza può operare.
Secondo pilastro — Inapplicabilità dell'art. 1285 del Codice Civile.
L'INPS aveva sostenuto che NASpI e AOI configurassero una "obbligazione alternativa" ai sensi dell'art. 1285 c.c., nella quale la scelta del creditore dovrebbe intervenire entro un termine ragionevole. La Corte ha respinto questa ricostruzione: non vi è un concorso originario di due prestazioni disponibili fin dall'inizio, ma una successione temporale di diritti sorti in momenti diversi (l'AOI preesiste; la NASpI nasce solo al momento della perdita del lavoro). Non ricorre quindi la struttura tipica dell'obbligazione alternativa.
Terzo pilastro — Diritto alla scelta posticipata entro i termini di prescrizione.
Il lavoratore conserva la facoltà di esercitare l'opzione anche dopo aver presentato la domanda di NASpI, e persino dopo aver ricevuto eventuali rigetti amministrativi. Il limite temporale entro cui agire è quello della normale prescrizione dei crediti previdenziali: dieci anni ai sensi dell'articolo 2946del Codice Civile, decorrenti dal momento in cui le somme sarebbero state dovute.
Conseguenze pratiche: cosa succede quando l'opzione viene accettata
Quando il lavoratore esercita validamente l'opzione per la NASpI, l'AOI viene sospeso per tutto il periodo di percezione della disoccupazione. Questo non significa perdere l'assegno di invalidità: al termine della NASpI, il titolare riprende a percepire l'AOI, salvo verifica dei requisiti sanitari nei casi di rinnovazione.
I vantaggi concreti dell'opzione per la NASpI sono spesso rilevanti. La NASpI è generalmente di importo superiore all'AOI nelle prime fasi (si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni), e soprattutto consente la maturazione di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e delle prestazioni future.
La pronuncia della Cassazione n. 5414/2026 non è solo una vittoria tecnica: è un riconoscimento concreto del diritto dei lavoratori con invalidità a non essere penalizzati da prassi prive di basi legali. Se ritieni di rientrare in questa situazione — se cioè hai ricevuto un rigetto per "opzione tardiva" negli ultimi anni — ti invitiamo a documentare la tua posizione e a seguire i nostri canali per approfondire. Nei prossimi contenuti troverai ulteriori dettagli operativi su questa importante sentenza.



Commenti