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Liste di attesa, spese ospedaliere sostenute all’estero e assenza di previa autorizzazione amministrativa: quando si può ottenere il rimborso?

  • Immagine del redattore: Domenico Raffaele Addamo
    Domenico Raffaele Addamo
  • 16 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

Dal 2012, con la sentenza Cassazione Civile n. 9969 del 2012, si è affermato un importante principio giurisprudenziale riguardante il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero senza preventiva autorizzazione amministrativa. La Corte ha stabilito che la mancanza di tale autorizzazione non preclude il diritto al rimborso, a condizione che l’intervento svolto all’estero risponda a specifiche condizioni molto precise.


In primo luogo, per ottenere il rimborso in assenza di autorizzazione, l’intervento deve riguardare una situazione di stato di necessità caratterizzata da eccezionale gravità e urgenza. Questo significa che la cura deve essere indispensabile e non procrastinabile, mettendo a rischio la salute del paziente.


Inoltre, la prestazione medica deve essere una di quelle non ottenibili tempestivamente in Italia. In particolare, la normativa e la giurisprudenza precisano che la prestazione dovrebbe essere contraddistinta da specifiche professionalità, tecniche o attrezzature ad alta specializzazione che non sono comunemente disponibili nel sistema sanitario nazionale italiano.


Riassumendo, i presupposti per il rimborso senza preventiva autorizzazione riguardano tre condizioni chiave:

  1. L’eccezionale gravità e urgenza della situazione sanitaria,

  2. L’impossibilità di ottenere tempestivamente l’intervento in Italia,

  3. La necessità di prestazioni di alta specializzazione non comuni nel SSN.


È fondamentale inoltre sottolineare che questa tematica coinvolge diritti fondamentali riguardanti la salute, e pertanto è consigliabile rivolgersi a un legale esperto in diritto sanitario in caso di necessità di autorizzazione o di richiesta di rimborso, per tutelare al meglio la posizione del paziente.


La giurisprudenza più recente conferma questi principi, sottolineando che la tutela della salute prevale sull’adempimento di formalità amministrative, specialmente nelle condizioni di emergenza e urgenza. Il giudice ordinario ha competenza a decidere sulle controversie legate al rimborso delle spese sostenute all’estero per cure di alta specializzazione non ottenibili in Italia.


In conclusione, la sentenza Cass. 9969/2012 ha rappresentato una svolta nel riconoscimento dei diritti dei pazienti che si trovano nella necessità di cure urgenti non disponibili tempestivamente in Italia, garantendo maggior tutela anche in assenza di preventiva autorizzazione, purché sussistano le condizioni di gravità, urgenza e alta specializzazione delle cure.

Paziente in corsia

Studio Legale RAFFAELE ADDAMO © 2025 - Riproduzione Riservata - Immagine generata con IA

 
 
 

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